Sentenze

Sentenze

GDP Imola Penale 2006-011 - Art. 186 c.d.s. comma 2 - guida sotto l'influenza dell'alcool ? condanna

29 marzo 2016

GDP Imola Penale 2006-011 - Art. 186 c.d.s. comma 2 - guida sotto l'influenza dell'alcool – assoluzione perchè il fatto non costituisce reato – Ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna – riesame della causa – imputato contumace - condanna al pagamento della pena pena pecuniaria – condanna alla pena accessoria della sospensione della patente

Sentenza n. 11/2006

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DELL'UFFICIO DI IMOLA
In persona dell'Avv. Roberto Migani ha pronunciato la seguente
SENTENZA

Nei confronti di:
[...] nato a Gujrat (Pak) nel 1969
residente a B. Via G. 74/4 elettivamente domiciliato c/o Avv. Stefano Bordoni via XII Giugno n. 2 Bologna
Libero - Contumace
Difeso dall’ Avv. Stefano Bordoni del foro di Bologna
Imputato:
del reato previsto e punito dall'art. 186, comma 2° C.d.S perché conduceva il veicolo Fiat Tempra, targata [...], in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata all'uso di sostanze alcoliche.
Imola (BO), il 27 luglio 2002
Con l'intervento del P.M. D.ssa Alessandra Fiore

FATTO E DIRITTO
[...], sorpreso a circolare dalla locale Polstrada in Imola la sera del 27.7.2002 alla guida della Fiat tg. [...] con un tasso alcoolemico pari a 0,63 gl e 0,69 e tratto a giudizio di questo ufficio per rispondere del reato in rubrica ascrittogli, veniva mandato assolto perché il fatto non costituisce reato.
Riteneva il primo giudice, così pronunciandole detti tassi alcoolemici al tempo dell'accertamento fossero ancora inferiori a quel valore minimo di 0,80 ml/l.,che nel frattempo era stato normativamente ridotto con L. n. 168/2002 a 0,50 ml/1.
Su ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna la S.C., richiamandosi al D.L. 20.6.2002 n.l21, in vigore al momento del fatto contestato all’imputato,non modificato dalla legge di conversione e che aveva modificato i limiti stabiliti al riguardo dal regolamento al
c.d.s., riducendo il tasso alcoolemico consentito allo 0,5 grammi per litro, - con sentenza n. 21.9.2005 - annullava la suddetta pronuncia e rinviava a questo ufficio per il riesame della questione.
All'udienza odierna, non comparso l’imputato, dichiarato pertanto contumace, richiamate le risultanze del precedente dibattimento,nulla opponendosi dalle parti,P. M. e difesa hanno concluso come in atti (P.M. per la irrogazione dell'ammenda di € 774,00 e la difesa per l'assoluzione per particolare tenuità del fatto ed in subordine per i minimo della pena con la concessione della attenuati generiche).
Appare sufficiente e persuasivo in punto di fatto il fare riferimento a quanto deposto nel precedente dibattimento dal testimone [...], uno dei verbalizzanti nell'occasione della Polstrada, che ha confermato lo stato di ebbrezza, in cui versava l'imputato ed i valori (anzidetti) da quest'ultimo fatti registrare all'etilometro.
Devesi quindi sottolineare come detto valori erano dunque ben superiori a quella soglia minima consentita dello 0,50 g/1 per cui nessun dubbio ha ragione di sussistere al riguardo né può farsi luogo al riconoscimento di quella particolare tenuità dell'imputato.
Ricorrono, in definitiva, del fatto – reato ascritto al pervenuto tutti gli estremi, oggettivi e soggettivi:
-  una condotta di guida da parte di [...] di un veicolo;
- la sussistenza nell'imputato di quello stato di alterazione psicofisica da assunzione di sostanze alcoliche;
ed ancora
- quella componente soggettiva da ravvisarsi nella scelta volontaria dello stesso [...] nell'essersi posto comunque in circolazione con un veicolo, benché versasse in quello stato di alterazione di cui si è discorso.
Si ritiene pertanto di giustizia, avuto riguardo ai criteri indicati dall'art. 133 c.p., condannarlo alla pena di € 516,00 di ammenda (p.b. € 774,00 - 1/3 ex art 62 bis c.p.) e concedendogli le attenuanti generiche in considerazione della sua incensuratezza.
All'accertamento del reato di cui sopra consegue altresì l’irrogazione della sanzione accessoria della sospensione della patente che si stima di giustizia fissare in mesi uno.
[...] va altresì condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M
visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

dichiara
[...] responsabile del reato ascrittogli in rubrica concesse le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di € 5,6,00 di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali.
Visto l'art. 186co 2 C.d.S.
gli irroga la sanzione accessoria della sospensione della patente per mesi uno.

Imola 26.01.2006

Il Giudice di Pace
Avv. Roberto Migani