Sentenze

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GDP Imola Penale 2006-005. Art. 582 c.p. lesioni personali ? pugni al viso ? offerta riparatoria ? n

29 marzo 2016

Art. 582 c.p. lesioni personali consistenti in pugni al volto – formulazione offerta riparatoria per € 800,00 e consegna banco iudici – non accettata – rinvio processo – sentenza di non doversi procedere per intervenuta rimessione di querela.

Sentenza n. 5/2006

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DELL'UFFICIO DI IMOLA
In persona dell'Avv. Giuseppe Mazzacurati ha pronunciato la seguente
SENTENZA

Nei confronti di:
[...] nato a Imola (BO) nel 1980 residente a Imola (BO) Via S. 17/A domicilio eletto in Imola via Dell'Artigianato n. 6/A
Libero -Presente
Difeso dall’ Avv. Carlo Gandolfi Colleoni del foro di Bologna
Imputato:
Del delitto p. e p. dell'art. 582 c.p., perché in data 04.01.03 colpiva con alcuni pugni al volto il [...], per futili motivi, cagionandogli lesioni personali, consistite in "trauma contusivo facciale con ematoma periobitrario guaribili in gg. 08 s.c.
Commesso in Imola in data 04/01/03.
Con l'intervento del P.M. D.ssa Luciana Maria Ippolito

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
[...] è stato tratto in giudizio dinanzi a questo ufficio, a seguito di querela presentata il 4 Gennaio 2003 da [...], per rispondere dei reati ascrittigli in rubrica.
All'udienza del 10 Giugno 2004 sono presenti il P.M., l'imputato, assistito dal difensore di fiducia e il difensore della parte offesa. Il difensore dell'imputato offre, in nome e per conto del sig. [...], la somma di €. 800, 00 a titolo di risarcimento, assegno che il giudice ritira e di cui dispone la custodia. Il difensore della parte offesa eccepisce che nel capo di imputazione le percosse appaiono inferte per futili motivi, per cui chiede che gli atti vengano ritrasmessi al P.M. affinchè si proceda d'ufficio e, in caso di rigetto dell'eccezione, gli venga concesso termine per conferire con il proprio assistito. Il giudice si riserva sull'eccezione, accoglie la richiesta di rinvio.
Alla successiva udienza il giudice scioglie la riserva e rigetta l'eccezione rilevando che l'art. 61 c.p. opera solo in funzione dell'entità della pena, non in funzione della punibilità, che rimane a querela della parte offesa. L'imputato chiede di rendere dichiarazioni spontanee e viene sentito. Al termine il giudice rinvia per consentire un ulteriore tentativo di conciliazione.
Alla successiva udienza la parte offesa deposita costituzione di parte civile ed il giudice dichiara aperto il dibattimento, ammettendo le prove richieste e rinviando per l'assunzione.
Il giudizio viene rinviato per due udienze, stante l'impedimento giustificato del difensore dell'imputato e, alla odierna udienza sono presenti il P.M., l'avv, Carlo Gandolfi Colleoni e l'avv. Alberto Padovani. I difensori sono muniti di procura speciale per rimettere, in nome e per conto dell'imputato, la querela e per accettare, in nome e per conto della parte offesa, la remissione di querela.
Il giudice acquisisce agli atti le procure speciali, verbalizza le dichiarazioni dei difensori, che sottoscrivono. L'avv. Padovani chiede di ritirare l'assegno depositato all'udienza del 10 Giugno 2004, assegno che il giudice gli consegna.
Preso atto delle sottoscrizioni il giudice invita le parti a concludere.
Il P.M. ed i difensori concludono rilevando che, trattandosi di reato perseguibile a querela, l'intervenuta remissione è causa per la sua estinzione, ex art. 152 c.p.
Il giudice si ritira in camera di consiglio, decide il giudizio dando lettura del dispositivo in udienza, dichiarando l'improcedibilità del giudizio per remissione di querela e ponendo a carico del querelato [...] le spese del procedimento, ex art. 340, co 4, c.p.p.

P.Q.M.
Visti gli artt. 531 c.p.p., 152 c.p., :

dichiara
non doversi procedere nei confronti di C. E. per il reato p. e p. dall'art. 582 c.p. perché il reato è estinto per intervenuta remissione della querela (art. 152 c.p.).
Condanna il querelato [...] al pagamento delle spese processuali.

Imola, 19 Gennaio 2006,

Il Giudice di Pace
Dott. Giuseppe Mazzacurati