Sentenze

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GDP Imola Penale 2006-003 - Art. 286 C.d.S. ? Guida in stato di ebrezza - condanna.

29 marzo 2016

Art. 286 C.d.S. – Guida in stato di ebrezza- Esecuzione irrituale della notifica- Contumacia dell’imputato- Assunzione prove testimoniali - Condanna.

Sentenza n. 3/2006

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DELL'UFFICIO DI IMOLA
In persona della D.ssa Enrichetta Bettini ha pronunciato la seguente
SENTENZA

Nei confronti di:
[...] nato a Fier (Albania) nel 1973 anagraficamente Irreperibile domicilio eletto c/o Avv. Juri Monducci San Gervasio n. 6 Bologna
Libero- Contumace
Difeso dall’ Avv. Juri Monducci del foro di Bologna
Imputato
a) Del reato previsto e punito dall'art. 186, comma 2° C.d.S. perché conduceva il veicolo Fiat Iveco Daily, targato [...], in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata all'uso di sostanze alcoliche;
b) del reato previsto e punito dall'art. 186, comma 6° del CdS  perché, essendo stato colto nelle condizioni di cui al capo a) rifiutava di sottoporsi agli esami previsti nel comma 4° dello stesso art. 186 C.d.S.
In Imola(BO) il 02 agosto 2002
Con l'intervento del P.M. D.ssa Stefania Sacchetti

FATTO E DIRITTO
II giorno 02.08.2002, alle ore 18,45 Agenti del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Imola(BO) - Regione Carabinieri Emilia Romagna - accertavano, a seguito di un incidente viario con solo danni a cose, che [...] circolava alla guida dell'autoveicolo Fiat targa [...], di proprietà dello stesso, in Imola, manifestando evidente sintomatologia di ebbrezza alcolica.
[...] veniva invitato a sottoporsi agli esami previsti per l'accertamento dello stato di ebbrezza, ma si rifiutava.
In dipendenza di ciò, nell'immediatezza dell'accaduto, gli veniva ritirata la patente di guida e, su autorizzazione in data 03.03.2003 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, veniva citato a giudizio dinanzi a questo Giudice di Pace di Imola per rispondere dei reati in rubrica ascrittigli.
All'udienza del 12.06.2003 veniva rilevato che la notifica all'imputato non era stata eseguita in modo irrituale e gli atti erano rimessi alla Procura della repubblica.
Successivamente, dopo vari rinvii per perfezionare la notifica all'imputato dell'atto di citazione a giudizio, all'udienza del 24.11.05 veniva dichiarata la contumacia di [...] ed, alla presenza dell'avv. Tornano Enrico, sostituto processuale del difensore di fiducia avv. Monducci Juri, veniva aperto il dibattimento ed erano ammesse le prove testimoniali.
Alla successiva udienza del 12.01.2006, presente l'avv. Gandolfi Colleoni Sotero, sostituto come da delega in atti del difensore di fiducia avv. Monducci Juri, veniva assunta la testimonianza dell'Agente di P.M. [...] e del Carabiniere Scelto [...] che confermavano le circostanze dei fatti come sopra riassunte.
Nella stessa udienza il P.M. e la difesa concludevano come in atti.
Le risultanze di causa portano ad affermare la penale responsabilità di [...] per i reati ascrittigli.
I testimoni esaminati in dibattimento hanno confermato che l'imputato [...], nel tempo e nel luogo sopra indicati, era in stato di ebbrezza alla guida del mezzo targato [...].
Entrambi i testi hanno riferito che la sintomatologia riscontrata (alito vinoso, equilibrio precario, difficoltà di movimento e di parola) delineava e confermava lo stato di ebbrezza e che [...], inviato sottoporsi agli accertamenti per rilevare il tasso alcolico, si rifiutava.
Da ciò deriva che nella fattispecie la condotta tenuta dall'imputato è quella p. e p. dall'art. 186 comma 2 C.d.S., cioè guida in stato di ebbrezza, e quella p e p. dall'art. 186, comma 6 C.d.S ossia rifiuto di sottoporsi agli esami previsti nel comma 4° dello stesso art. 186 C.d.S..
Inoltre, nulla è emerso a discarico dell'imputato.
Pertanto, questo Giudicante ritiene di giustizia, avuto riguardo agli indici di cui all’art. 133 c.p., e considerato che l'imputato risulta "incensurato", condannare lo stesso per il reato di cui al punto a) -art. 186 comma 2 C.d.S. - alla pena di €. 561,00 di ammenda, e per il reato di cui al punto b)- art. 186 comma 6 C.d.S.- alla pena di € 516,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.
Dispone, inoltre, il ritiro della patente di guida per mesi uno.

P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Imola, visti l'art. 533 e 535 c.p.p.

DICHIARA
P. E. responsabile dei reati ascrittigli e lo condanna :
-per il reato di cui all'art. 186 comma 2 C.d.S., indicato al punto a) del capo d'imputazione, alla pena di € 516,00 di ammenda;
-per il reato di cui all'art. 186 comma 6 C.d.S., indicato al punto b) del capo di imputazione, alla pena di € 516,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.
Dispone il ritiro della patente di guida per mesi uno.
A norma dell'art. 32 del D. Lgs 274/2000 la sentenza verrà depositata nel termine di quindici giorni dalla lettura del presente dispositivo

Imola, 12.01.2006
II Giudice di Pace
Dr. Enrichetta Bettini