Sentenze

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GDP Imola Penale 2006-001. Lesioni personali colpose (590 c.p.) ? non doversi procedere

29 marzo 2016

Art. 590 c.p. – Lesioni personali colpose – denuncia – costituzione di parte civile a mezzo avvocato – assenza della parte civile personalmente – notifica alla parte civile di comparire personalmente ex art. 152 c.p. – assenza della parte civile personalmente alla udienza successiva – applicazione art. 28 d.lgs. 274/2000 in via analogica – dichiarazione di non doversi procedere.

Sentenza n. 1/2006

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DELL'UFFICIO DI IMOLA
In persona della D.ssa Enrichetta Bettini ha pronunciato la seguente
SENTENZA

Nei confronti di:
[...] nato a I. (BO) nel 1955 residente a I. (BO) Via G. n. 2/E
Libero-Contumace
Difeso dall’ Avv. Franco Marchi dei foro di Bologna
Imputato
Del reato previsto e punito dall'articolo 590 CP in quanto, conducente dell'autocarro FIAT Ducato targato [...], effettuando la svolta a sinistra in via Carducci, proveniente dalla via Vittorio Veneto, per colpa generica consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e per colpa specifica consistente nell'inosservanza dell'articolo 41, comma 9 del CDS ometteva di concedere la precedenza ad [...], pedone, cui il semaforo dava contemporaneamente via libera e le causava lesioni personali. Commesso in Imola il 23/11/2002
Con l'intervento del P.M. D.ssa Stefania Sacchetti

FATTO E DIRITTO
II giorno 23.11.2002, verso le ore 13,00, in Imola (BO) all'incrocio tra le vie Carducci, Veneto e Cairoli, si verificava un incidente viario che vedeva coinvolti il pedone sig.ra [...] e l'autocarro Fiat Ducato tg. [...], condotto dal proprietario [...].
La sig.ra [...] riteneva che la responsabilità dell'accaduto fosse da attribuire alla condotta di guida di [...] e, nella qualità di persona offesa, in data 20.2.2003, proponeva denuncia - querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna affinchè si procedesse, nei confronti dello stesso, in ordine al reato p. e p. dall'alt. 590 c.p.
Nell'atto di querela la querelante indicava anche i nominativi delle persone informate sui fatti.
A seguito della denuncia - querela sporta dalla sig.ra [...] il Pubblico Ministero formulava nei confronti di [...], nato ad I. (BO) nel 1955 ed ivi residente in Via G. n. 2/E , il seguente capo di imputazione: "reato previsto e punito dall'ari. 590 c.p. in quanto, conducente dell'autocarro FIAT Ducato targato [...], effettuando la svolta a sinistra in via Carducci, proveniente dalla via Vittorio Veneto, per colpa generica consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e per colpa specifica consistente nell'inosservanza dell'articolo 41 comma 9 del CdS ometteva di concedere ad [...], pedone, cui il semaforo dava contemporaneamente via libera e le causava lesioni personali.
Commesso in Imola (BO) il 23.11.2002.
Come conseguenza di detto provvedimento il P.M. autorizzava, in data 01.04.2004, la citazione a giudizio del sig. [...] avanti al Giudice di Pace di Imola per l’udienza del 15.07.2004.
Con atto, predisposto il 20.04.2004 negli uffici della Polizia Giudiziaria, presso la P.M. del Comune di Imola(BO), venivano citati a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Imola, per le ore 09.00 del 15.07.2004, l'imputato sig. [...], la persona offesa sig.ra [...], e venivano indicate le fonte di prova.
All'udienza del 15.07.2004 era presente solamente il difensore di fiducia dell'imputato, Avv. Marchi Franco e la causa era rinviata al 09.11.2004 per il tentativo di conciliazione tra le parti.
All'udienza del 09.11.2004 la difesa avv. Marchi Franco faceva presente che presso il Tribunale di Imola( BO) era pendente la causa civile, iniziata con atto notificato il 27.04.2004, e depositava lettera del 01.06.2004 con la quale la Compagnia di Assicurazione R.C.A. del veicolo dell'imputato inviava alla sig.ra [...], a titolo di acconto, assegno di €. 42.000,00, alla stessa intestato.
L'Avv. Marchi Franco riteneva la somma già incassata dalla querelante congrua per una pronuncia ai sensi dell'art. 35 della D. Lgs. 274/2000
Il P.M. chiedeva un lungo rinvio in attesa che nella causa civile venisse effettuata la C.T. medica sulla persona della sig.ra [...].
All'udienza del 10.03.2005 l'avv. Marchi Franco, difensore dell'imputato, chiedeva un ulteriore rinvio in pendenza di trattative.
Alla successiva udienza del 22.09.2005 la difesa avv. Marchi Franco faceva presente che davanti al Tribunale di Imola l'udienza per l'incarico al C.T.U.- medico - legale - era stata fissata per il 19.10.2005 e depositava copia dell'atto di citazione, notificato all'imputato dalla p.o. sig.ra [...], ed evidenziava che i danni richiesti di competenza del Giudice Penale ammontavano a €. 45.471,82.
L'Avv. Marchi, ritenendo congrua la somma già versata alla persona offesa, chiedeva che il Giudice dichiarasse estinto il reato ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs, 274/2000, ed in subordine che venisse fissata altra udienza con la presenza della stessa p.o.
Il P.M. non si opponeva ad un ulteriore differimento, e la causa era rinviata al 12.01.2006 con l'onere a carico della Cancelleria della notifica del relativo avviso alla p.o. sig.ra [...].
All'udienza del 12.01.2006, presente la difesa avv. Marchi Franco, veniva sentita in via informale la sig.ra [...], e dalla audizione della stessa non emergeva la volontà di rimettere la querela a seguito del risarcimento ottenuto, dalla medesima non ritenuto congruo.
L'avv. Marchi Franco insisteva per l'applicazione dell'art. 35 D. Lgs, il P.M. si rimetteva alla decisione del Giudice.
Dalla copia dell'atto di citazione in Sede Civile, notificato all'imputato dalla parte offesa, si rileva che l'ammontare del danno biologico è di € 45.471,82.
Le altre voci ivi indicate riguardano danni molto soggettivi (preventivo spese, danno telefono cellulare, spese riparazione anello) di esclusiva competenza del Giudice Civile.
Nella lettera con la quale la Compagnia, assicuratrice R.C.A. del veicolo di proprietà dell'imputato, invia alla sig.ra [...] l'assegno di €. 42,000,00 viene specificato che "detto titolo potrà essere incassato a titolo di acconto".
L’ammontare "definitivo" dei danni subiti dalla sig.ra [...] sarà stabilito in Sede Civile, ed, in questa Sede, l'importo di € 42.000,00, già incassato dalla sig.ra [...], è ritenuto congruo per la riparazione del danno cagionato dal reato ascritto all'imputato.
Questo Giudicante, visto l'art. 35 D.Lgs n. 274 del 28.08.2000, dichiara non doversi procedere nei confronti di Tozzoli Ilario per il reato p. e p dall'art. 590 c.p..

P.Q.M.
Visto l'art. 531 c.p.p, l'art. 35 del D .Lgs 274 del 28 agosto 2000

Dichiara
non doversi procedere nei confronti del sig. [...] per il reato p. e p. dall’art. 590 c.p. perché il reato è estinto per intervenuta condotta riparatoria..
A norma dell'art. 32 del D. Lgs n. 274/2000, la motivazione della sentenza verrà depositata nel termine di quindici giorni dalla lettura del presente dispositivo.

Imola, lì 12.01.2006
II Giudice di Pace
Dr. Enrichetta Bettini