Sentenze

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GDP Imola 2006_0001 Contratto di fornitura GPL a privati

29 marzo 2016

Contratto di fornitura GPL a privati - clausola di esclusiva - inadempimento - risoluzione contrattuale - risarcimento danni per inadempimento e risarcimento danni  per smontaggio serbatorio carburante - D.lgs. 32/98 art. 10

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II Giudice di Pace dell'Ufficio di Imola - Dott. Enrichetta Bettini – ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 35I/C del Ruolo Generale anno 2005, avente come oggetto: "Inadempimento contrattuale ".

TRA -

P. E. S.r.L, in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. P. A., corrente in F. (FC), rappresentata e difesa dall'Avv. Carducci Marco, elettivamente domiciliati in Imola(BO) Via S. Pier Grisologo n. 38, presso lo studio dell'Aw. Marchi Giovanni, giusta procura a margine dell'atto di citazione.

ATTORE

E

C. V., residente in D. (BO), elettivamente domiciliato in Imola(BO) in Via G. Garibaldi n. 16, presso lo studio dell’Avv. Di Lorenzo Giuseppe dal quale, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Bracci Francesco, è rappresentato e difeso giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.

CONVENUTO

All'udienza del 30.11.2005 i procuratori delle parti in causa precisavano le rispettive conclusioni.

L'Avv. Carducci per parte attrice:""Piaccia all'I.mo Signor Giudice di Pace, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, e previ i necessari accertamenti e declaratorie:

-A) accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, la risoluzione per inadempimento dell'odierno convenuto del contratto di fornitura GPL e utilizzo dei serbatoi del 24.06.2004;

-B) per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento della somma €.900,00, oltre IVA, a favore della P. E. S.r.l., a titolo di rimborso per le spese di rimozione;

-C) per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento dei danni in favore della P.E. S.r.l. nella misura che sin d'ora si quantifica in complessive € 900,00 oltre interessi legali ovvero nella maggiore o minore misura che Codesto Ill.mo Ufficio dovesse valutare in corso di causa e/o anche in via equitativa.

Con vittoria di spese, competenze ed onorali di giudizio e con salvezza di ogni altro diritto, ragione ed azione".

L'Avv. Bracci e l'Avv. Di Lorenzo per parte convenuta. "" Voglia l'Ecc.mo Giudice di Pace di Imola, ogni awersa istanza, deduzione ed eccezione

disattesa, accertata e dichiarata la nullità della clausola di esclusiva del contratto per cui è causa e di tutte quelle con essa in rapporto di strumentalità, dipendenza e connessione logica, accertare l'insussistenza dell'inadempimento lamentato e quindi respingere la domanda di risoluzione del contratto e di risarcimento dei danni e respingere la domanda di condanna al pagamento del corrispettivo per la rimozione della bombola; perr tale fatto, respingere la domanda attorea in quanto infondata.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa"".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con allo di citazione, ritualmente notificato in data 18.03.2005 la Propangas Emiliano S.r.l.. in persona del suo legale rappresentate prò tempore, conveniva in giudizio, avanti a questo Ufficio, il sig. Cavini Vittorio per sentirlo dichiarare "inadempiente" rispetto al contratto dallo stesso sottoscritto in data 4.06.2004 e. per l'effetto condannarlo al risarcimento di tutti i danni causati, quantificati in complessivi €. 1.800,00.

Nell'atto di citazione veniva esposto:

-in data 24.06.2004 il sig. Cavini Vittorio stipulava un contratto di fornitura GPL e comodato di serbatoio con la Propangas Elimina S.r.l.;

-P. E. S.r.l. si adoperava per portare a compimento gli obblighi assunti con la parte convenuta, installando i serbatoi e provvedendo al primo rifornimento di GPL;

-prima della naturale scadenza del contratto, senza alcun valido motivo, il sig. Cavini Vittorio interrompeva unilateralmente il servizio di fornitura GPL e ne allacciava uno nuovo con un'altra ditta concorrente.

Ne seguiva uno scambio di corrispondenza tra le parti che non conseguiva alcun esito.

Intanto, il convenuto non accennava a dare esecuzione ai sui obblighi contrattuali: segnatamente, l'obbligo di rifornirsi in via esclusiva da Propangas Emiliana S.r.l. per l'intera durata del contratto, il divieto di manomissione e smontaggio del serbatoio; né accennava a rimborsare controparte delle spese di rimozione e trasporto del serbatoio medesimo.

L'atteggiamento del sig. C. V. costringeva la P. E. S.r.l. ad adire le vie legali per richiedere, con l'atto di citazione del

18.02.2005,: 1) l'accertamento dell'inadempimento per violazione dell'obbligo di esclusiva e del divieto di smontaggio e manomissione del serbatoio e la dichiarazione di risoluzione contrattuale, con condanna al pagamento di €.900,00 a titolo di risarcimento danni; 2) la condanna al pagamento di €.900,00 per il rimborso spese di rimozione.

Alla prima udienza del 09.05.2005, tramite gli Avv.ti Bracci Francesco e Di Lorenzo Giuseppe, si costituiva il convenuto depositando comparsa di

costituzione e risposta con la quale eccepiva la nullità della clausola di esclusiva del contratto per cui è causa, in quanto ritenuta vessatoria ai sensi

dell'art. 1419 ex., e chiedeva il rigetto delle domande attoree.

All'udienza del 09.05.2005, presenti personalmente entrambe le parti, veniva concesso un rinvio ex art. 320 c.p.c.. Alla successiva udienza del 13.06.2005 era esperito il tentativo di conciliazione che dava esito negativo.

Lo stesso giorno 13.06.2005 venivano depositate memorie integrative e le parti rinunciavano, di comune accordo, alla produzione di mezzi istruttori in quanto ritenevano che la questione in oggetto fosse sufficientemente istruita da prove documentali.

Veniva, quindi fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ed, in data 30.11.2005, dopo breve dibattito, la causa era trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

II contratto di fornitura GPL e utilizzo dei serbatoi per cui è causa, sottoscritto dal convenuto C. V. in data 24.06.2004, prevede la durata di due anni dell'accordo con la P. E. S.r.l., ed è regolamentato dal D.Lgt. 32/98 art. 10.

Il richiamato art. 10 del D. Lgt 32/98 recita : "I contratti stipulati dalle aziende distributrici di gas di petrolio liquefatto(GPL) per la fornitura di prodotto in serbatoi per uso civile, industriale o agricolo prevedono modalità alternative di offerta del serbatoio, consentendo opzioni tra l'acquisto e la disponibilità dello stesso ma non possono comunque vincolare gli utenti all'acquisto di quantità di prodotto contrattualmente predeterminate o all 'acquisto di detto prodotto in regime di esclusiva. Tali contratti, di durata non superiore a un anno, devono prevedere la facoltà per l'utente di modificare l'opzione inizialmente prescelta alla scadenza dei medesimi, alle stesse condizioni indicate al momento della stipula, con un preavviso non superiore a tre mesi. In caso di locazione o comodato del serbatoio i relativi contratti, di durata non superiore a due anni, devono predeterminare il prezzo ovvero i criteri per la quantificazione del prezzo nel caso di esercizio dell 'opzione di acquisto nonché le modalità di acquisto in regime di esclusiva."

II citato articolo, quindi, stabilisce che tutti i contratti di somministrazione di GPL devono prevedere l'opzione fra acquisto, locazione o comodato e non possono vincolare il consumatore all'acquisto di quantità di GPL predeterminate; in caso di acquisto del serbatoio, è vietata la somministrazione in esclusiva di GPL e la somministrazione non può durare più di un anno; viceversa, in caso di locazione o comodato, la durata non può essere superiore a 2 anni e le modalità di acquisto in esclusiva devono essere predeterminate.

Nel caso di specie, il sig. C. V., con la sottoscrizione del contratto di fornitura di GPL, ha scelto l'opzione di avere dalla P. E. S.r.l. il serbatoio in comodato e si è impegnato ad approvvigionarsi esclusivamente dalla Società proprietaria di detto serbatoio.

Riguardo all'eccezione sollevata da parte convenuta circa la « nullità di tale clausola, in quanto da ritenersi vessatoria ex art. 1469 bis e ss c.a, si evidenza che non può mai essere vessatorio ciò che è previsto dalla legge.

Non si può, infatti, ignorare il principio generale secondo il quale la conformità ad una legge esclude il carattere vessatorio di una qualsiasi clausola, come si evince degli artt. 1341 e 1342 del c.c..

Va rilevato che la clausola di esclusiva viene anche contemplata nell'art. 1567 del c.c, che regola i contratti di somministrazione.

Da quanto sopra esposto risulta che il sig. C. V., che si è rivolto e si è servito di altra Ditta distribuirle prima della scadenza del contratto de quo, è inadempiente.

La parte convenuta, inoltre, si era impegnata, con apposita sottoscrizione, a non smontare, manomettere o far manomettere il serbatoio di proprietà di P. E. S.r.l.

Tale divieto trova la sua ratio nella disciplina generale in materia di comodato e negli adempimenti tecnici che la normativa specialistica impone a carico della Società fomitrice di GPL, proprietaria del serbatoio.

Il sig. C.V., incurante di tale divieto, smontava il serbatoio di proprietà di parte attrice, ed installava un altro serbatoio.

E lo stesso non provava che fosse assolutamente necessario smontare il primo serbatoio per installare il secondo.

Nel contratto, inoltre, veniva specificato e sottoscritto dal convenuto che, alla scadenza (biennale) dell'accordo, alla Società P. E. S.r.I. sarebbero state rimborsate le spese per la rimozione, smontaggio, bonifica e trasporto del serbatoio, pari a € 900,00.

Alla luce di quanto sopra questo Giudicante dichiara la risoluzione del contratto per cui è causa per inadempimento del convenuto sig. C. Vittorio e, per l'effetto, ritiene dovuta a parte istante la somma di € 500,00, così determinata in via equitativa, per il risarcimento dei danni subiti a seguito del comportamento del convenuto, ed alla stessa dovuta, altresì, la somma di €.900,00 per rimborso spese per la rimozione, smontaggio e trasporto del serbatoio dato in comodato. Su questo ultimo importo non viene riconosciuta l'I.V.A. in quanto parte attrice è una società.

Il convenuto, inadempiente, va condannato al pagamento in favore di parte attrice della complessiva somma di € 1.400,00, a saldo del dovuto.

Sul capitale di condanna - € 1.400,00 - vengono riconosciuti gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione delle presente sentenza al soddisfo.

Le spese di causa, ex art. 91 c.p.c, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art.282 c.p.c.

P.Q.M.

II Giudice di Pace dell'Ufficio di Imola, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da P. E. S.r.I., in persona del legale rappresentate prò tempore sig. P. A., nei confronti di C.V., con atto ritualmente notificato, uditi i procuratori delle parti sulle conclusioni innanzi trascritte, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

-dichiara la risoluzione del contratto di fornitura GPL e utilizzo di serbatoio del 24.06.2004 per inadempienza del convenuto C. V.;

-per l'effetto condanna il convenuto C. V. al pagamento in favore dell'attore P. E. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di € 1.400,00, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;

- condanna, altresì, il convenuto al pagamento in favore di parte attorea delle spese di lite che liquida in complessivi € 723,94 di cui € 77,94 per spese, €.261,00 per competenze ed € 385,00 per onorali, oltre al 12,50 ex art. 14 T.P., al 2% CAP ed IVA come per legge

-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Così deciso in Imola, addì 05.01.2006

Giudice di Pace

Dott.ssa Enrichetta Bettini