Sentenze

Sentenze

Evasione dalla detenzione domiciliari- artt. 47 tre, L 354/75, 385 co.4 c.p., 442, 521, 533 e 535 c.p.p.- recidiva reiterata infraquinquennale e specifica-condanna a sei mesi di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

29 marzo 2016

Evasione dalla detenzione domiciliari- artt. 47 tre, L 354/75, 385 co.4 c.p., 442, 521, 533 e 535 c.p.p.- recidiva reiterata infraquinquennale e specifica-condanna a sei mesi di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

 

Motivazione

Con decreto di citazione diretta emesso dal P.M. in data 18 giugno 2007 il sig. C. J. è stato tratto a giudizio per rispondere del delitto di evasione in imputazione indicato.

Il sig. C., detenuto per altra causa, ha rinunciato a comparire e il Difensore, munito di procura speciale, ha chiesto che si procedesse con rito abbreviato.

Ammesso il rito ed acquisito il fascicolo del P.M. il processo è stato subito discusso e deciso come da presente sentenza con motivazione contestuale.

Dall’esame degli atti allegati al fascicolo del P.M. (C.N.R., annotazione di servizio, decreto del Tribunale di Sorveglianza di sottoposizione alla detenzione domiciliare, autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio emessa dal G.I.P. e dal magistrato di sorveglianza) si desume che l’imputato sottoposto al regime di detenzione domiciliare di cui all’art. 47 ter L. 354/75, è stato trovato in data 12 agosto 2005 alle ore 4,07 della notte mentre prelevava sigarette da un distributore automatico. Il fatto ha attirato l’attenzione perché il sig. C. era in pigiama. Il sig. C. era comunque a breve distanza dall’abitazione dove doveva rimanere ristretto.

L’imputato è dunque colpevole del reato a lui ascritto che deve essere esattamente qualificato ai sensi dell’art. 47 ter comma 8 L. 354/75 che rinvia all’art. 385 c.p. solo per l’individuazione delle conseguenze applicabili.

La riqualificazione operata da questo giudice non trova ostacolo nel disposto dell’art. 521 c.p.p. non essendo il reato ritenuto attribuito al Tribunale in composizione collegiale.

Per il reato di evasione non sono riconoscibili in favore dell’imputato le attenuanti generiche per i suoi gravi precedenti.

Sussiste invece la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale contestata dal P.M. (vedi certificati penali in atti in relazione alla sentenza del Tribunale di Como, sezione di Erba del 24 maggio 2004 irrevocabile il 9 luglio 2004, per quanto riguarda lo specifico reato di evasione).

In relazione ai criteri di cui all’art. 133 c.p., e nonostante per la già grave situazione del sig. C. che in virtù delle numerose pendenze e del notevole grado di libertà al quale comunque era autorizzato avrebbe dovuto attenersi ad uno scrupolosissimo rispetto degli orari, si ritiene che data la distanza breve da casa dove è stato trovato il sig. C. possa irrogarsi la pena di mesi nove di reclusione (p.b. mesi otto di reclusione aumentata per l’applicazione della recidiva, applicata in base al vecchio testo dell’art. 99 c.p. in quanto più favorevole, ex art. 2 c.p. del nuovo testo introdotto dalla L. 251/2005).

Con l’applicazione della diminuente del rito scelto la pena viene ridotta a mesi sei di reclusione.

Alla dichiarazione di colpevolezza segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Risulta che il sig. C. ha già usufruito interamente dell’indulto di cui alla L. 241/2006.

P. Q. M.

Visti gli artt. rubricati, 47 ter L. 354/75, 385 comma 4° c.p., 442, 521, 533 e 535 c.p.p.;

dichiara C. J. colpevole del reato di allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare a lui ascritto, esattamente qualificato ai sensi dell’art. 47 ter comma 8 L. 354/75 e, considerata la recidiva reiterata infraquinquennale e specifica, applicata la diminuente del rito, lo condanna alla pena di mesi sei di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

Imola, 8 aprile 2008.

Il Giudice