Sentenze

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Tribunale Ravenna sent. n. 1891/2020 - ANDREA CHIBELLI - Positività alle benzodiazepine alla guida

Piena assoluzione in favore di una signora imputata dell'accusa del reato di cui all'art.187, commi 1 e 1 bis Cod. Strada, con riferimento al riscontro positivo di sostanze psicotrope nei liquidi biologici (benzodiazepine)

19 aprile 2021

Il fatto in breve: il personale di Polizia di Stato – Sezione Polizia Stradale interveniva nei pressi dell'autostrada A14 dove era stato segnalato un incidente stradale.

Alla guida della macchina che "perdeva il controllo" e cagionato il sinistro vi era una signora che presentava alcune lesioni, la quale veniva così celermente trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Ravenna. Alla luce della dinamica dell'incidente, gli agenti operanti chiedevano al personale sanitario del Pronto Soccorso di effettuare gli opportuni accertamenti per verificare un eventuale abuso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti. Il referto così ottenuto stabiliva l'integrità dello stato psico-fisico della signora, senza alterazioni significative, con "espressa esclusione di segni o sintomi correlabili all'uso di sostanze stupefacenti", mentre l'analisi dei liquidi biologici evidenziava valori di positività alle sostanze psicotrope (benzodiazepine).

La signora veniva così citata a giudizio, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, per rispondere dell'accusa del reato di cui all'art.187, commi 1 e 1 bis Cod. Strada per aver circolato, alla guida della autovettura in stato di alterazione fisica e psichica in conseguenza dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, stato accertato mediante analisi dei liquidi biologici che evidenziavano la presenza nel suo organismo di benzodiazepine (e, nello stesso contesto, provocato un incidente stradale). Nel corso del giudizio, acquisito il parere specialistico dei consulenti tecnici, la difesa condotta dallo Studio Legale Minoccari Casale ha posto l'accento sui bassi dosaggi (prossimi al limite inferiore del cut-off di riferimento) dei benzodiazepinici riscontrati all'esito degli esami ematici e urinari e sull'impossibilità nello stabilire con certezza l'epoca di assunzione della sostanza nè l'esatta dose assunta, affermando quindi nel merito che la mera positività laboristica non fosse sufficiente a ritenere sussistente un vero e proprio stato di alterazione psico-fisica.

Decisivo un passo della Cassazione: "perchè possa configurarsi il reato di cui all'art. 187 cod. Strada, non è sufficiente la sola positività alla sostanza, come avviene nel caso di guida in stato di ebbrezza, essendo necessario che lo stato di alterazione psico-fisica sia conclamato e derivi dall'uso di droga". E ancora: "la condotta tipica del reato previsto dall'art.187 CDS non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato d'alterazione psicofisica determinato da tale assunzione".

Condivisibile quindi la ottima sentenza del Giudice Andrea Chibelli, che ben leggendo il fatto alla luce delle indicazioni ermeneutiche della Cassazione, ribadisce che tale interpretazione riveste una funzione di garanzia dell'imputato, in quanto le tracce degli stupefacenti possono permanere e permangono nel tempo, evidenziando l'apparente discrasia tra integrità dello stato psico-fisico dell'imputato e la positività al test in questione.

Il giudice, preso atto dell'orientamento giurisprudenziale e del referto rilasciato il giorno dell'incidente dal Pronto Soccorso di Ravenna, il quale confermava chiaramente la piena capacità di mettersi alla guida della signora, assolveva l'imputata dal reato a lei ascritto poichè il fatto non sussiste.