Sentenze

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Ordinanza Tribunale di Ferrara del 12/11/2020 – onere del differimento della prima udienza

Il differimento della prima udienza che cade nel periodo di sospensione Covid non deve essere notificato al convenuto che già conosceva la data di prima udienza, essendo onere del convenuto accertarsi dell'eventuale rinvio

17 novembre 2020

In una causa di divisione ereditaria la convenuta si costituisce un giorno prima della seconda udienza chiedendo la remissione in termini per pretesa mancata notifica dello spostamento della prima udienza che cadeva in periodo di sospensione dei termini a causa Covid.
Il Giudice Anna Ghedini del Tribunale di ferrara ha rigettato la rimessione in termini disponendo che spetta alla parte non costituita, a consocenza della prima data indicata per l'udienza, accertarsi dell'eventuale rinvio.
La sentenza è piuttosto interessante perchè prende posizione sul caso di una prima udienza fissata nel periodo di sospensione dei termini e delle udienze per Covid.
Su ricorso per divisione ereditaria promosso con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. il giudice, in data 29 gennaio 2020 emetteva decreto di fissazione di udienza per il 2 aprile 2020. Il decreto veniva quindi subito notificato a controparte in data 5 febbraio 2020 così mettendo a conoscenza la controparte della prima data di udienza. La prima udienza veniva quindi differita al 2 luglio 2020 a causa della sospensione per Covid-19.
Considerato che i termini processuali erano sospesi dal 9 marzo al 11 maggio 2020 è chiaro quindi che il resistente aveva tutto il termine dei dieci giorni per costituirsi prima del 2 luglio 2020. Ma alla udienza del 2 luglio il resistente ancora non si costituiva in termini ed il processo proseguiva con rinvio alla udienza del 12 novembre 2020.
Infine il resistente si costituiva solo in data 10 novembre richiedendo la rimessione in termini per la domanda riconvenzionale ed eccependo la nullità procedurale relativa alla mancata notifica del differimento della prima udienza.Il giudice, giustamente, ha rilevato “che la data stabilita per la udienza consentiva, tenendo conto della sospensione dei termini processuali per lo stesso periodo di cui sopra, il pieno rispetto del diritto del resistente a costituirsi nei dieci giorni prima della udienza laddove intendesse proporre domanda riconvenzionale, evento non verificatosi,
che la doglianza della resistente si riduce quindi alla circostanza della mancata notifica, ovviamente a cura della parte ricorrente, del rinvio di ufficio,
che a tale proposito basti rilevare che in nessuna circostanza il rinvio di ufficio, a fortiori se stabilito per legge, viene comunicato alle parti non costituite né il relativo onere è posto mai a carico della parte costituita, spettando alla parte non costituita, a conoscenza della prima data indicata per la udienza, accertarsi dell’eventuale rinvio,
che pertanto la domanda di rimessione in termini deve essere rigettata con conseguente piana tardività della domanda riconvenzionale, a tacere della questione circa il fatto che tale domanda potrebbe essere coperta dal giudicato a seguito della definitività della sentenza del Tribunale di Bologna, atteso che come noto il giudicato copre sia il dedotto che il deducibile”.
Il processo è quindi proseguito con l'ordinanza che ha disposto la vendita bel bene immobile.