Sentenze

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Disciplina applicabile ai minori stranieri accolti temporaneamente in Italia

Disciplina applicabile ai minori stranieri accolti temporaneamente in Italia

15 gennaio 2020

 

Disciplina applicabile ai minori stranieri accolti temporaneamente in Italia 

 

Cerchiamo di fare chiarezza sull’esperienza della accoglienza temporanea in Italia dei minori stranieri nell’ambito di programmi solidaristici.

Norma di riferimento da cui partire:

Art. 33 del D.Lgs. 286/98(Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), il quale, al comma secondo, stabilisce che:

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i ministri degli affari esteri, dell’interno e di grazia e di giustizia, sono definiti i compiti del Comitato di cui al comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20.11.1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In particolare sono stabilite:

a) le regole e le modalità per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato dei minori stranieri in età superiore a sei anni, che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporaneapromossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonché per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi;

b) le modalità di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato, nell'ambito delle attività dei servizi sociali degli enti locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di cui al comma 1 con le amministrazioni interessate ai fini dell'accoglienza, del rimpatrio assistito e del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel Paese d'origine o in un Paese terzo”.

Viene fatta quindi subito una differenza tra minori stranieri entrati in Italia all’interno di programmi solidaristici, e minori stranieri non accompagnati che si trovano in Italia per altri motivi

Tale differenza viene richiamata altresì dal successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 535/1999, emanato proprio in ottemperanza all’art. 33 qui sopra ricordato, e denominato “Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri”. 

Tale regolamento, infatti, è molto chiaro nel precisare che:

Per «minore straniero non accompagnatopresente nel territorio dello Stato», di seguito denominato «minore presente non accompagnato», s'intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europeache, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Statoprivo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano. 

Per «minore straniero non accompagnato accolto temporaneamente nel territorio dello Stato», di seguito denominato «minore accolto», s'intende il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea, di età superiore a sei anni, entrato in Italia nell'àmbito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie, ancorché il minore stesso o il gruppo di cui fa parte sia seguito da uno o più adulti con funzioni generiche di sostegno, di guida e di accompagnamento. 

Pertanto, per quanto di nostro interesse, è alla disciplina dei “minori stranieri non accompagnati temporaneamente accolti” cui bisogna fare riferimento al fine di non incorrere in incertezze circa i compiti e gli oneri delle associazioni, enti o famiglie nei riguardi di questi minori nel momento in cui sono temporaneamente accolti all’interno di questi programmi solidaristici.

Ma chi detta le regole per questa delicata e particolare materia?

Ai sensi dell’art. 33 del DPCM n. 535/1999, competente a valutare e approvare i programmi solidaristici e vigilare sulle modalità dei soggiorni in Italia del minori accolti è la Direzione generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione, la quale, in ultimo, con decreto Direttoriale del 19.03.2013ha approvato le “Linee Guida per gli enti e le associazioni che stabiliscono i criteri e le modalità delle richieste per l’ingresso e il soggiorno in Italia dei minori stranieri accolti nell’ambito dei programmi solidaristici di accoglienza”.

Per quel che qui interessa, vi è da dire che:

- l’art. 1 stabilisce che gli enti e le associazioni che intendono promuovere programmi solidaristici di accoglienza temporanea a favore di minori stranieri,hanno l’obbligo di richiedere alla Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione l’approvazione del programma solidaristico che intendono realizzare. Nel descrivere il progetto, gli enti e le associazioni devono adeguatamente illustrare le finalità dell’iniziativa e dimostrare di avere tenuto debitamente conto dell’età dei minori, delle loro diverse esigenze fisiche e psichiche, nonché dei loro bisogni formativi anche in relazione ai rispettivi obblighi scolastici. Una volta approvato, l’ente o l’associazione può procedere con la richiesta del visto di ingresso alle rappresentanze diplomatiche-consolari italiane all’estero. 

- l’art. 3 di tale Decreto stabilisce che entro cinque giorni dall’ingresso in Italia dei minori, gli enti e le associazioni sono tenuti a trasmetterealla Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione, la dichiarazione di iscrizione al Servizio sanitario nazionale o di polizza assicurativa sanitaria di assistenza sanitaria da parte dello stato convenzionato di provenienza dei minori e degli accompagnatori

Nessun riferimento e/o accenno quindi ad un eventuale obbligo per i minori stranieri accolti ad essere inseriti nel nostro sistema scolastico durante il loro soggiorno temporaneo in Italia. Viene richiesta a chiare lettere solo l’iscrizione al nostro Sistema Sanitario nazionale o la prova di polizza assicurativa sanitaria di assistenza sanitaria da parte dello stato convenzionato di provenienza dei minori e degli accompagnatori.

Volendo poi focalizzare la nostra attenzione sui minori bielorussi(accolti temporaneamente per fini di risanamento), e sull’eventuale obbligo di iscrizione al nostro Servizio Scolastico Nazionale, è ovviamente necessario esaminare anche gli accordi che Italia e Bielorussia hanno siglato negli ultimi anni.

Partendo quindi dall’Accordo del 10 maggio 2007 (condizioni di risanamento a titolo gratuito nella Repubblica Italiana dei cittadini minorenni nella Repubblica di Belarus), innanzitutto l’art. 2 prevede che il risanamento (vale a dire l’insieme delle attività di assistenza gratuita nella Repubblica Italiana finalizzate alla profilassi, al ristabilimento e al miglioramento delle condizioni di salute dei minorenni cittadini della Repubblica di Belarus, nonché di quelli che vivono in sfavorevoli condizioni sociali) venga realizzato mediante programmi solidaristici di accoglienza organizzati da enti e associazioni italiane proponenti tali programmi(che sono ovviamente gli stessi progetti di cui al Decreto 19.03.2013 di cui abbiamo detto poco sopra, che necessitano della preventiva approvazione della Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione).

L’art. 7 prevede poi che la “Parte Italiana vigili, nel periodo scolastico, affinchè enti e associazioni creino le condizioni necessarie per l’organizzazione del processo didattico e per lo svolgimento dello stesso (….) e favorirà, attraverso enti e associazioni, l’organizzazione di iniziative culturali ed incontri per i minori, finalizzati all’apprendimento della lingua italiana, alla conoscenza delle tradizioni popolari italiane, dell’arte, della musica e della letteratura”.  

Pertanto, nemmeno in tale documento viene previsto l’obbligo da parte delle associazioni di iscrivere i  minori al nostro Servizio Scolastico Nazionale; viene previsto solamente che il nostra Stato favorisca, attraverso questi enti e associazioni, gli incontri atti ad aiutare i minori stranieri ad avvicinarsi alla nostra tradizione e alla nostra cultura.

Ancora più recente è il Protocollo del 21.01.2016contenente le “Raccomandazioni per garantire le condizioni di massima sicurezza durante il soggiorno dei minori cittadini della Repubblica di Belarus che si troveranno nella Repubblica Italiana per risanamento”.  

Qui, l’unico riferimento alla scuola si trova all’art. 2, il quale prevede che “i programmi solidaristici in questione sono realizzati da enti ed associazioni italiane che propongono questi programmi organizzando soggiorni in adeguate strutture di accoglienza (soggiorno in struttura collettive) e idonee famiglie ospitanti sul territorio della Repubblica Italiana e anche durante lo svolgimento delle attività sportive, conoscitive, culturali (escursioni, gite, bagni, giochi sportivi e altre attività) o scolastiche, solamente in condizioni di massima sicurezza e protezione”. 

Nemmeno in questo caso, però si trova alcun obbligo da parte delle associazioni o degli enti, all’iscrizione del minore nel nostro sistema scolastico. 

Un ultimo accenno, al fine di fugare ogni dubbio, va fatto in relazione all’accordo n. 255/CSR del 2012.2012 ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. 281/1997, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano: in questo accordo, vengono disciplinati i casi per i quali è previsto l’obbligo di iscrizione al nostro Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per gli stranieri. Per quanto qui compete, l’art. 1.1.1. prevede l’iscrizione obbligatoria al nostro SSN per i minori stranieri presenti sul territorio a prescindere dal possesso del permesso di soggiorno. Nessun altro riferimento, nemmeno qui, ad un eventuale obbligo di iscrizione al Nostro Servizio Nazionale Scolastico.   

Concludendo, quindi, non ritengo sia previsto nella nostra legislazione, alcun obbligo da parte delle nostre associazioni di provvedere all’iscrizione dei minori stranieri temporaneamente collocati nel nostro territorio; né tantomeno è previsto negli accordi Italia/Repubblica di Belarus attualmente in vigore. Quello che viene prevista è la partecipazione del minore accolto a attività sportive, conoscitive, culturali (escursioni, gite, bagni, giochi sportivi) che lo avvicinino alla nostra lingua, alla nostra cultura e alle nostre tradizioni. Situazioni, queste, che possono essere raggiunte anche al di fuori di un ambiente scolastico nel senso stretto del termine. 

Inoltre, sembra logico pensare quanto segue. 

Abbiamo detto che tutti gli enti e le associazioni che intendono promuovere programmi solidaristici di accoglienza temporanea a favore di minori stranieri, devono necessariamente e prioritariamente ottenere l’approvazione del loro programma da parte della Direzione generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione, (pena la loro esclusione). Il fatto che questi progetti siano sempre stati approvati senza contenere, tra gli scopi, alcun obbligo circa l’iscrizione del minore al nostro Servizio Scolastico Nazionale presso le nostre strutture scolastiche, non può che deporre a favore del mancato obbligo di iscrizione scolastica.

Imola, 15 gennaio 2020

avv. Michela Casale                           avv. Marco Minoccari