Sentenze

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Sentenza 1068/2023 pubbl. il 18/05/2023 dott. Perla - rigetto richiesta assegno divorzile

L'assegno divorzile è rigettato se i redditi dichiarati dalla richiedente non sono plausibilmente veritieri ed in mancanza di una esatta domanda con la quantificazione dello stesso. Vi è netta separazione nei presupposti di assegno di mantenimento (originariamente concesso) e assegno divorzile. Sotto il profilo compensativo è onere del richiedente specificare le sue rinunce lavorative.

18 maggio 2023

Nella recentissima sentenza del Tribunale di Bologna con giudice relatore dott. Perla, viene disposto il rigetto della domanda di assegno divorzile facendo leva su quattro punti.
Il primo elemento motiva la improbabile veridicità delle basse dichiarazioni dei redditi da parrucchiera della richiedente l’assegno divorzile ai fini di un eventuale profilo assistenziale.
Il secondo elemento prende in esame il mancato assolvimento dell’onere di indicare specificamente e dimostrare in giudizio le rinunce professionali sopportate per prendersi cura della famiglia con riguardo al profilo compensativo per la richiesta dell’assegno divorzile.
Il terzo punto prende in esame la diversa natura dell’assegno divorzile da quello di mantenimento specificando che anche la previsione di un assegno di mantenimento in sede di separazione, non comporta la debenza di un assegno divorzile stante la netta diversità dei presupposti per l’uno e per l’altro.
Il quarto punto specifica e puntualizza che la richiesta di un assegno divorzile deve essere esattamente determinato e quantificata, non essendo possibile accogliere una domanda di determinazione secondo giustizia, dal momento che una domanda in tal senso è inammissibile per indeterminatezza e genericità.
Conclude quindi con la condanna alle spese della richiedente l’assegno divorzile.